Proposta di modifica n. 13.1 al ddl C.2828 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 17/12/20

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Sono altresì sospesi, ai sensi del comma 3-ter, i termini di versamento scadenti dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede ai sensi del comma 3-quater.
  3-quater. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «6 per cento».