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Articolo aggiuntivo n. 3.01 al ddl C.2828 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 17/12/20

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure fiscali a favore delle attività sportive)

  1. Limitatamente all'anno 2021, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive gestite da associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) o da società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, si intendono interamente detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.