Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2.01 al ddl C.2828 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 17/12/20

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per gli anni 2021 e 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.