Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1000/3000/341 (testo 2) al ddl S.1994
  • status: Ritirato

testo emendamento del 14/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art.13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

     1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'alinea, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';

                b) alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

                    1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio. I nuovi infissi deve avere un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;

                    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche agli edifici in cui non sia presente un impianto di climatizzazione invernale.'';

                    3) dopo le parole: ''funzionalmente indipendenti'' sono inserite le seguenti'', a meno dell'allaccio alla rete idrica e alla rete fognaria,'';

                c) alla lettera c) dopo le parole: ''funzionalmente indipendenti'' inserire le seguenti: '', a meno dell'allaccio alla rete idrica ed alla rete fognaria,'';

            b) al comma 1-ter dopo le parole: ''eventi sismici'', sono inserite le seguenti: ''verificatisi a far data dal 1º aprile 2009'';

            c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

        2-ter. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche ai seguenti interventi nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

            a) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

            b) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

            c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 5.000 euro ad unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

            d) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

            e) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde 'e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

            f) per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal comma 2, dell'articolo 1120 del codice civile. Conseguentemente, al comma 3, le parole: ''di cui ai commi 1 e 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter'';

            d) al comma 3, per locuzione: ''conseguimento della classe energetica più alta'' si intende il passaggio dalla classe di partenza a quella immediatamente successiva.

            e) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';

                b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno;

            f) al comma 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';

                b) le parole: ''dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77'' sono sostituite dalle seguenti: ''dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009'';

                c) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

        ''4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

        4-quinquies. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente. La detrazione è riconosciuta anche per le relative spese fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro ad edificio.'';

            g) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';

                b) dopo le parole: ''26 agosto 1993, n. 412'', sono inserite le seguenti: ''ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici'';

                c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che sia stato eseguito uno degli interventi di cui al comma 10 al comma 4.'';

            h) al comma 6, le parole: ''agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5'' sono soppresse;

            i) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: di euro 2000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; di euro 1500 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; di euro 1200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare'';

            l) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

        ''8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo''. Conseguentemente all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, lettera f), dopo le parole: ''di cui al comma 8'' sono aggiunte le seguenti: ''e 8-bis'';

            m) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: ''a) sulle parti comuni di edifici e dagli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari, ivi compresi i fabbricati con destinazioni d'uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché con destinazione prevalente residenziale.'';

                b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;'';

                c) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: ''e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero; e-ter) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitati); e-quater) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.'';

            n) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

        ''14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo nel cartello esposto presso il cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura 'Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza e/o interventi antisismici'''.

            o) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;

            p) dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

        ''15-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di Università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro''».

        2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''negli anni 2020 e 2021,'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2020 al 2022'';

            b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: ''f-bis) interventi relativi a /sistemazione a verde/, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205'';

            c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        ''5-bis. Non fanno decadere dalla detrazione violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.''.

        3. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022''.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».