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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/135 (testo 2) al ddl S.1994
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

        1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».