Proposta di modifica n. 1.1000/3000/201 (testo 2) al ddl S.1994
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1-bis.

(Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

        1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

        2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

        3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità applicative del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.

        4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del presente decreto».