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Proposta di modifica n. 5.42 (testo 2) al ddl S.1994
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/12/20

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        Â«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole; ''esistenti almeno dal 1º gennaio 2012'', sono sostituite dalle seguenti: ''esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola'', e le parole: ''fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta'';

            b) il comma 4 è soppresso.

        4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020r n. 126».