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Proposta di modifica n. 12.112 (testo 2) al ddl S.1994
  • status: Respinto

testo emendamento del 14/12/20

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

        Â«17-bis. Al fine di erogare un ristoro alle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che operano nel settore scolastico nella forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB), per le spese sostenute in favore del personale nelle fasi di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, deliberate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020, finalizzato ad erogare contributi alle istituzioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse ai singoli istituti.

         17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».