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Articolo aggiuntivo n. 8.0.47 (testo 2) al ddl S.1994
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/12/20

Dopo l'articolo, inserire li seguente;

«Art. 8-bis.

(Riduzione degli oneri delIe bollette elettriche)

        1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati di cui al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come ''trasporto e gestione del contatore1'' e ''oneri generali di sistema'', presso lo stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

        2. Per r attuazione del comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:

            a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

            b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020 si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

        4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.».