Articolo aggiuntivo n. 33.0.1 (testo 2) al ddl S.1994
  • status: Ritirato

testo emendamento del 14/12/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.      

        1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

        "20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1".

        2. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività esenti sono ricomprese le attività didattiche svolte dalle imprese agricole e tra quelle di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.»