Articolo aggiuntivo n. 17.0.23 (testo 2) al ddl S.1994
  • status: Respinto

testo emendamento del 14/12/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore dei lavoratori del settore agricolo , turistico e della ristorazione)

      1. Al fine di mitigare gli effetti scaturiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sui settori economici più esposti alla crisi, in via sperimentale per gli anni  2020 e 2021, in deroga a quanto stabilito dal comma 14 , dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la disciplina delle prestazioni occasionali si applica alle imprese che operano nel settore agricolo, turistico e ricettivo e della ristorazione, indipendentemente dal numero di lavoratori che le medesime imprese hanno alle proprie dipendenze e senza l'obbligo che ricorrano i presupposti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.