Proposta di modifica n. 1.1000/3000/573 (testo 2) al ddl S.1994
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/12/20

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        Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n) al capoverso «Art. 32-ter», dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

        Â«1-bis. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro il 31 gennaio sulla base dei seguenti criteri:

        1) quanto a 90 milioni di euro:

            a) nella misura del 50% per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;

            b) nella misura del 30% per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato

            c) nella misura del 20% per le regioni non rientranti nelle categorie a) e b).

        2) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma.

        1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».