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Articolo aggiuntivo n. 12.05 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/07/18

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute in vigenza dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, decreto legislativo n. 504 del 1995).

  1. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute in vigenza dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è ancora intervenuta sentenza passata in giudicato. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore al 95-98 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinate in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o di altre agenzie fiscali nonché di quelli forniti dal debitore di imposta nel corso del procedimento. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  2. I debitori di imposta presentano entro il 31 dicembre 2018 domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente articolo 3 esclusivamente in via telematica mediante il modello che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli approva entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il procedimento di definizione in adesione, la cui competenza è attribuita alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi – Ufficio circolazione tabacchi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si conclude, entro 120 giorni dalla presentazione del modello, con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve indicare l'ammontare dei prodotti immessi in consumo ed assoggettati alle imposte di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione delle imposte e degli interessi, nonché prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di sei rate determina la risoluzione del medesimo.
  3. La presentazione della domanda di cui all'articolo 3 sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al medesimo articolo, nonché quelli per l'impugnazione di sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di detti provvedimenti. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 4. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante variazione delle aliquote di base, delle misure percentuali e degli importi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, con decreto di cui al medesimo articolo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle norme.