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Articolo aggiuntivo n. 207.018 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 207.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato)

  1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza COVID-19, rilanciare il commercio negli esercizi di vicinato e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali presso questi ultimi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 denominato «Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato».
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, assegnate ai comuni e ripartite dagli stessi mediante l'assegnazione di voucher di spesa ai cittadini ivi residenti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finalizzate al sostegno delle imprese operanti come esercizi di vicinato.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di assegnazione delle risorse del fondo ai comuni, disciplina il regolamento per la partecipazione degli esercizi di vicinato a tale iniziativa, oltre che per la richiesta dei voucher da parte dei cittadini di cui al comma 2, assumendo come requisiti di base nella ripartizione percentuale di tali risorse ai comuni i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) il numero di cittadini residenti nel comune;

   b) il numero di esercizi di vicinato operanti nel territorio comunale;

   c) l'erogazione minima per comune di euro 10.000.

  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.