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Articolo aggiuntivo n. 201.07 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 201.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

  1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.