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Articolo aggiuntivo n. 194.028 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 194.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Istituzione di un'imposta sostitutiva sui patrimoni)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
   2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituita un'imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

   b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

   c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

   d) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

   3. Limitatamente all'anno d'imposta 2021, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera d), per una base imponibile superiore a 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.
   4. In relazione al minor gettito derivante ai comuni dall'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge n. 232 del 2016.
   5. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite le modalità e termini di attuazione del presente articolo.