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Articolo aggiuntivo n. 193.06 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 193.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Modiche dell'articolo 1, commi 807 e 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o patrimonio immobiliare»;

   b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti.»;

   c) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite con le seguenti: «compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti.».

  2. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2021».

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Modifiche dell'articolo 1, commi 807 e 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al comma 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»;

   b) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti».

  2. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».