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Proposta di modifica n. 189.7 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 189.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. I macchinari di cui sopra, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.
  2-ter. I distributori di cui al comma 2-bis riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,5 milioni di euro per ciascun o degli anni 2021 e 2022.