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Proposta di modifica n. 185.8 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 185.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché alle società agricole di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e alle reti di impresa costituitesi all'interno dei distretti rurali e del cibo, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole, nonché di strumenti caratterizzati da alta tecnologia, sostenuti nel 2021.
  13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
  13-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 13-quinquies.
  13-quinquies. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 13-bis non può comportare minori entrate superiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ed ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.