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Proposta di modifica n. 166.17 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 166.

testo emendamento del 11/12/20

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 1100 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;
  2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 800 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;
  3. dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2021.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 1.600.000 per il 2021 e 19.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209.