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Articolo aggiuntivo n. 165.08 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 165.
  • status: Approvato (Id. em. 165.022)

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile della Difesa)

  1. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

   «7. A decorrere dall'anno 2017, una quota parte non inferiore al 25 per cento e non superiore al 70 per cento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata, sentite le organizzazioni sindacali e con le modalità previste dal citato articolo, per il 50 per cento ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile della Difesa e per il restante 50 per cento ad alimentare un fondo per l'istituzione di un'indennità di funzione da attribuire al medesimo personale, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, in relazione ai peculiari compiti assolti e per le specifiche funzioni di supporto fornite alle attività istituzionali delle Forze armate in materia di difesa e sicurezza nazionale».

nuova formulazione del 20/12/20

  Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile della Difesa)

  1. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

   «7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile , pari a 20 milioni di euro annui, è destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento delle 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata con la tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».