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Proposta di modifica n. 165.95 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 165.
  • status: Approvato (Id. em. 165.91)

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
  12-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

nuova formulazione del 20/12/20

  Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette istituzioni sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
  12-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022.