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Proposta di modifica n. 165.59 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 165.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori».
  11-ter. All'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «elevata al 50 per cento», sono soppresse.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.000.000;
   2022: –1.000.000.
   2023: –1.000.000.

nuova formulazione del 20/12/20

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori».
  11-ter. All'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «elevata al 50 per cento», sono soppresse.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023