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Proposta di modifica n. 162.42 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 162.
  • status: Approvato (Id. em. 162.48, 162.4)

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ricompresi nei crateri del sisma» sono inserite le seguenti: «del 2002, del sisma».

nuova formulazione del 20/12/20

  All'articolo 162, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ricompresi nei crateri» sono inserite le seguenti: «del sisma del 2002,»;

   2) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.