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Proposta di modifica n. 162.5 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 162.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell'ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.».