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Articolo aggiuntivo n. 161.021 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 161.
  • status: Approvato (Id. em. 181.9, 181.8, 181.1)

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

  1. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a euro 15.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni, e le parole: 500 milioni con le seguenti: 485 milioni.

nuova formulazione del 20/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  1-ter. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9.000.000 di euro.
  1-quater. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché per le maggiori responsabilità ivi connesse, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato ubicate nei capoluoghi di regione, ivi comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le finalità di cui al primo periodo. Ai maggiori oneri, pari a euro 1.100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  1-quinquies. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1-quinquies, la funzionalità del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.160.800 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle capitanerie di porto.

  Conseguentemente:

   il fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 68.489.928 euro per l'anno 2021;

   il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –0;
   2022: –10.000.000;
   2023: –10.000.000.