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Proposta di modifica n. 161.43 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 161.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.