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Articolo aggiuntivo n. 160.05 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 160.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al fine di garantire la corresponsione dell'indennità di comando di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri, impiegato in incarichi di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale, a decorrere dal 2021, le rispettive risorse necessarie sono incrementate di euro 7,6 milioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.