Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 159.87 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 159.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:

  38-bis. Nell'ambito delle misure volte a rafforzare le amministrazioni dello Stato in coerenza le politiche di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, integrata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'utilizzo di cui al primo periodo è consentito fino al limite massimo di 10 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.