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Articolo aggiuntivo n. 155.029 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 155.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Disposizioni in favore dei centri storici)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni sul cui territorio ricada uno scalo portuale autorizzato a svolgere le operazioni di imbarco e sbarco su navi da crociera, che, in base alle rilevazioni rese disponibili per gli anni 2019 e 2020 da parte delle competenti autorità di sistema portuali, abbia registrato fino al 31 ottobre 2020 una riduzione di passeggeri movimentati ovvero, imbarchi, sbarchi e transiti, derivanti da traffico crocieristico, pari o superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
   1-ter. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che esercitano la propria attività d'impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, o nell'intero territorio comunale per tutti gli altri comuni, individuati ai sensi del precedente periodo.
   1-quater. I contributi di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter, non sono cumulabili.».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.