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Proposta di modifica n. 145.1 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 145.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le regioni che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno stipulato un Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, possono attivare operazioni di accensione di prestiti per il rimborso delle passività esistenti e finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle singole regioni in sede di stipula del citato Accordo. Le operazioni di cui al precedente periodo sono ammissibili ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, in presenza di condizioni di finanziamento che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività e senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».