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Articolo aggiuntivo n. 143.019 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 143.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Fondo di investimento per la costruzione di rifugi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in stato di dissesto finanziario di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presenta legge.
  2. Il fondo di cui al presente articolo è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al comma 1 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali in materia.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuarsi previa istanza degli enti interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Fondo di investimento per la costruzione di rifugi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 1 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuare previa istanza degli enti interessati.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022