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Proposta di modifica n. 142.19 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 142.
argomenti:      

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai soggetti che, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto per gli anni 2021, 2022 e 2023 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 1-quinquies, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
  1-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
  1-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
  1-quinquies. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a euro 50.000.000 che costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura disposta dal comma 1-bis.
  1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.