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Proposta di modifica n. 137.11 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 137.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Garante nazionale dei diritti degli animali)

  1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Garante nazionale dei diritti degli animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.
  2. Il Garante ha il compito di:

   a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

   b) segnalare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli animali;

   c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

   d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;

   e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle guardie zoofile, e a tutti gli altri enti preposti;

   f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;

   g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;

   h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

   i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentramento di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;

   j) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;

   k) presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n. 86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;

   l) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da regioni, province e comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali.

  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiori o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il Garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.
  4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute e le Commissioni parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

   a) età non superiore ai sessantacinque anni;

   b) diploma di laurea;

   c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

  5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella pubblica amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante aumento dell'0,015 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2021 del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Le somme accantonate ai sensi del periodo precedente e non utilizzate al termine di ogni esercizio, sono rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo.