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Articolo premissivo n. 01.2 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 14/11/18

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Rimborso fiscale in favore dei contribuenti)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente:

        ''1. Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso''

            b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente:

        ''1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento''.

        2. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'lnvim e delle imposte ipotecaria e catastale l'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

        3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione''.

        4. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

        5. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 26, comma 1, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per accelerare il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle imposte e delle ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al dovuto, o di un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi».