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Articolo aggiuntivo n. 132.013 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 132.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2g/km)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, il contributo statale per i veicoli con valori emissivi 0 ≤ gCO2/km ≤ 20 è pari a 3.000 euro e per i veicoli con valori emissivi tra 21 ≤ gCO2/km ≤ 60 è pari a 2.500 euro. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari a 2.000 euro;

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale per i veicoli con valori emissivi 0 ≤ gCO2/km ≤ 20 è pari a 1.500 euro e per i veicoli con valori emissivi 21 ≤ gCO2/km ≤ 60 è pari a 1.250 euro. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari a 1.000 euro.

   1-ter. I contributi di cui all'articolo 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, che abbiano emissioni di CO2 compresi tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   1-sexies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 300 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni.