Articolo aggiuntivo n. 126.04 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 126.
  • status: Approvato (Id. em. 126.011)

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Buono veicoli sicuri)

  1 Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.
  2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.
  3. Ai fini di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.000.000;
   2022: – 4.000.000;
   2023: – 4.000.000.

nuova formulazione del 20/12/20

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Buono veicoli sicuri)

  1. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.
  2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma.
  3. Ai fini di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasponi, è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.