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Proposta di modifica n. 123.3 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 123.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per ciascuno dal 2023 al 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

   a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

   b) conversione delle reti ferroviarie in metropolitane leggere;

   c) sviluppo delle reti ferroviarie.

  6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma 6-bis è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  6-quater. All'onere per l'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.