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Articolo aggiuntivo n. 120.015 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 120.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Potenziamento dell'attività dei porti industriali e turistici della Sardegna)

  1. Al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficaci le caratteristiche ubicazionali e tecnico funzionali e di attrattività turistica dei porti industriali e turistici della regione Sardegna, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2022:

   a) è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per il finanziamento di opere per la realizzazione di canali navigabili con profondità non superiore agli undici metri finalizzati ad aumentare la zona di territorio accessibile alle navi per il carico e lo scarico delle merci;

   b) è, altresì, autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il finanziamento di opere di edilizia marittima finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di attracco e di terminal crociere di superficie non superiore a 1.000 metri quadri, nei porti industriali della Sardegna.

  2. Alle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo possono accedere i progetti elaborati dai Consorzi Industriali che gestiscono tali aree e che siano cantierabili alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 18.000.000;
   2022: – 18.000.000;
   2023: – 18.000.000.