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Articolo aggiuntivo n. 119.026 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 119.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Fondo mobilità dinamica)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per la mobilità dinamica», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento della gestione integrata, il potenziamento dei servizi di mobilità e la facilitazione degli spostamenti urbani in tutto il Paese. Le modalità di accesso al fondo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a:

   a) interventi per sostenere la realizzazione di piattaforme di coordinamento e scambio dei sistemi di mobilità, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese del settore, con particolare attenzione ai settori che utilizzano sistemi software di alta tecnologia;

   b) programmi e iniziative per la sperimentazione di modelli di mobilità dinamica tra la popolazione giovanile.

  3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), possono consistere in contributi a fondo perduto per avviare imprese di sviluppo e consolidamento dei sistemi di mobilità dinamica urbana, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da persone di qualsiasi età con comprovata esperienza nel settore dell'integrazione, il potenziamento e l'evoluzione tecnologica di una serie di comparti di mobilità.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000.