presentato il 11/12/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Sara MORETTO (IV) e altri e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 11/12/20
Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:
1) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:
CO2 g/Km |
contributo (euro) |
0-20 |
2.000 |
21-60 |
2.000 |
61-110 |
1.750 |
111-135 |
1.500 |
2) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per Km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:
CO2 g/Km |
contributo (euro) |
0-20 |
1.000 |
21-60 |
1.000 |
2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61-110 e tra 111-135 g/Km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 345 milioni di euro fino al 30 giugno 2021, quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 38 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/Km CO2 e 21-60 g/Km CO2;
b) euro 141 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-110 g/Km CO2;
c) euro 167 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 111-135 g/km CO2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 345 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.