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Articolo aggiuntivo n. 102.03 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 102.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Contributo straordinario emittenti locali)

  1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e l'economia determinati dall'epidemia di COVID-19 e consentire alle emittenti televisive e radiofoniche locali di continuare a svolgere un servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione a beneficio dei cittadini, è erogato un contributo straordinario d'importo complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo è erogato alle emittenti radiofoniche e televisive locali con concessione governativa in possesso di testata giornalistica, proporzionalmente al numero di impianti inseriti nel catasto pubblico dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM), e non presenti nella graduatoria approvata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Il contributo non può comunque eccedere il tetto di 20.000 euro.
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.