Proposta di modifica n. 101.32 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 101.

testo emendamento del 11/12/20

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-quater, aggiungere il seguente:

  1-quinquies. Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, è attribuito un contributo nell'anno 2021, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento del valore complessivo degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 500.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.