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Proposta di modifica n. 92.23 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 92.
  • status: Id. em. 92.7

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole: «30 milioni per l'anno 2020» aggiungere le seguenti: «e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.