Articolo aggiuntivo n. 86.011 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 86.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Piano nazionale di ricerca: interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio)

  1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
  2. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
  3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Piano nazionale di ricerca. Interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini e degli adolescenti a rischio)

  1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
  2. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
  3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021