presentato il 11/12/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Alessandra CARBONARO (Misto) e altri e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 11/12/20
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente, con decreto del Ministero dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato apposite le risorse finanziarie allo scopo necessarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti, nonché, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 40.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter si provvede mediante riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
nuova formulazione del 19/12/20
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.