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Articolo aggiuntivo n. 85.021 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 85.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10)

  1. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.
  3. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10)

  1. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento del training e della simulazione sui cadaveri.
  3. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del comma 1 anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.