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Articolo aggiuntivo n. 85.039 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 85.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente

Art. 85-bis.
(Disciplina in materia di medicina estetica)

  1. La attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso è svolta anche dai medici odontoiatri. A tal fine in via sperimentale è istituito apposito Fondo presso il Ministero della salute con dotazione pari a 3 milioni di euro per anno 2021 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.