Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 81.026 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 81.
  • status: Approvato (Id. em. 81.03)

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

  1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche che consentano loro di evitare chemioterapie inutili, nonché evitando loro un abbassamento delle difese immunitarie che le esporrebbe ad ulteriori rischi di contagio da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale pari ad euro 20.000.000 annui, destinato al rimborso diretto delle spese per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici che privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
  2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso ed i requisiti ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

  1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo, con la dotazione di euro 20 milioni annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
  2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.