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Proposta di modifica n. 79.20 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 79.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.